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Regolamento Distrettuale
CAPO III
COSTITUZIONE DEI CLUBS E NORME COMUNI AGLI STESSI
Art. 7
Per la costituzione dei Clubs si applicano le disposizioni del Capo V dello
Statuto Multidistrettuale.
Quando nella stessa città sorgono più Clubs, il territorio è
promiscuo ed i Clubs si accordano sui programmi organizzativi ed operativi che possano
interessare la loro attività.
In particolare devono consociarsi:
per la trattazione in comune dei temi congressuali ed di almeno un tema che
abbia rilevanza nel territorio in cui operano i Clubs;
per almeno una iniziativa di assistenza sociale ogni anno;
per l'adozione di criteri comuni circa l'assunzione ed il trasferimento dei Soci.
La proposta di ammissione di un nuovo socio respinta da un Club non può
venir successivamente accolta in un altro Club del medesimo Comune o territorialmente vicino.
Art. 8
I Presidenti dei Clubs vengono eletti entro il mese di febbraio di ciascun anno.
I Presidenti eletti partecipano, se già non ne fanno parte, al
Consiglio Direttivo del Club senza diritto di voto.
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